Art. 21 (Trattato)
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I conduttori di navigli e di barche, appartenenti ad uno degli Stati contraenti, saranno ammessi a navigare su tutte le vie di comunicazione per acque si' naturali che artificiali situate nei territori delle parti contraenti, sotto le stesse condizioni, e contro pagamento degli stessi diritti di nave o carico, come i conduttori di navigli e di barche nazionali.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
