Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Quanto alle operazioni di dogana, per le merci che soggiacciono alla procedura del recapito di scorta (bolletta di cauzione), viene accordata reciprocamente l'agevolezza, secondo la quale al loro passaggio immediato dal territorio dell'una delle parti contraenti in quello dell'altra, non si procedera' alla rimozione dei suggelli, all'applicazione di nuovi, ed allo sballaggio, in quanto siasi soddisfatto alle regole convenute per tale riguardo.

[2]In generale ogni impedimento di formalita' dovra' essere possibilmente alleviato, e la spedizione venirne percio' sollecitata.

Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3819~trattato-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari