Art. 11 (Trattato)
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[1]Quanto alle operazioni di dogana, per le merci che soggiacciono alla procedura del recapito di scorta (bolletta di cauzione), viene accordata reciprocamente l'agevolezza, secondo la quale al loro passaggio immediato dal territorio dell'una delle parti contraenti in quello dell'altra, non si procedera' alla rimozione dei suggelli, all'applicazione di nuovi, ed allo sballaggio, in quanto siasi soddisfatto alle regole convenute per tale riguardo.
[2]In generale ogni impedimento di formalita' dovra' essere possibilmente alleviato, e la spedizione venirne percio' sollecitata.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
