Art. 10 (Trattato)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. 329 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per agevolare sempre piu' gli scambi reciproci, e principalmente nell'interesse dei paesi situati nelle zone di confine, viene stipulata l'immissione e l'esportazione temporanea esenti da ogni dazio di entrata e di uscita, contro l'obbligo del ritorno, e sotto l'osservanza delle discipline doganali che gli Stati rispettivi crederanno di stabilire di comune accordo:
tolto: a) Per le merci (ad eccezione dei generi di consumo) che dal libero commercio del territorio dell'una delle alte parti contraenti vengano portate nel territorio dell'altra sulle fiere e sui mercati, o che indipendentemente da tale commercio sulle fiere e sui mercati vengano spedite nel territorio dell'altra parte per essere depositate nei magazzini doganali (entrepots, magazzini d'ufficio, ecc.), come pure pei campioni che vengano introdotti da commessi viaggiatori, sempreche' tutti questi oggetti si riconducano invenduti entro un termine da stabilirsi in precedenza;
tolto: b) Pel bestiame che viene condotto ai mercati ovvero ai pascoli alpestri. In questo caso la esenzione dal dazio si estendera' ai relativi prodotti, come formaggio, burro e latte, od animali nati nel frattempo;
tolto: c) Per le campane e pei caratteri da stampa, come anche pel piombo vecchio in pallini, tubi e lamiere, da servire alla rifusione, per la paglia da far trecce, per la cera da essere imbiancata, per i bozzoli per essere filati, per i cascami (avanzi) di seta per essere cardati (pettinati), per la seta greggia da passare al filatoio (da ridurre in trama ed organzino);
tolto: d) Pei tessuti e filati, all'uopo di essere lavati, imbiancati, sodati; come pure pegli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti e dipinti;
tolto: e) Per altri oggetti destinati a subire una riparazione, un lavoro od un perfezionamento senza che ne sia essenzialmente mutata la natura o la denominazione commerciale.
tolto: Nel caso c sara' tenuto conto del peso, salvo sempre il calo naturale o legale di lavorazione. Negli altri casi, la identita' degli oggetti esportati o reimportati dovra' essere accertata, ed a tale scopo le rispettive autorita' avranno diritto di contrassegnarli a spese di chi ne ha interesse.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3819~trattato-art10 · fonte del testo
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