Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1871 al 13 marzo 1872. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1870, n. 6162
2La L. 31 dicembre 1870, n. 6162 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenuti anche per l'anno 1871, per tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1871 al 13 marzo 1872
