Art. 1
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Per gli anni 1869 e 1870 l' imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani e' aumentata di un decimo, in aggiunta a quelli stabiliti dall' art. 5 della Legge 28 maggio 1867, n. 3719.
Testo in vigore dal 5 agosto 1868 al 15 gennaio 1871
