Art. 1
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Gli interventi su questo articolo(21)
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L. 31 dicembre 1870, n. 6162
2La L. 31 dicembre 1870, n. 6162 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenuti anche per l'anno 1871, per tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513".
L. 27 febbraio 1872, n. 683
3La L. 27 febbraio 1872, n. 683 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1872, per tutte le Provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla Legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all' articolo 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 22 dicembre 1872, n. 1160
4La L. 22 dicembre 1872, n. 1160 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1873, in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784".
L. 21 dicembre 1873, n. 1731
5La L. 21 dicembre 1873, n. 1731 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1874, in tutte le Provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla Legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento di imposta, di cui all'articolo 1 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 23 dicembre 1874, n. 2284
6La L. 23 dicembre 1874, n. 2284 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1875, in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 23 dicembre 1875, n. 2827
7La L. 23 dicembre 1875, n. 2827 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1876 in tutte le provincie del Regno le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 30 dicembre 1876, n. 3587
8La L. 30 dicembre 1876, n. 3587 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1877 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 26 dicembre 1877, n. 4209
9La L. 26 dicembre 1877, n. 4209 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1878 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 10 aprile 1879, n. 4823
10La L. 10 aprile 1879, n. 4823 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1879 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 29 giugno 1880, n. 5514
11La L. 29 giugno 1880, n. 5514 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1880 l'aumento di imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 24 dicembre 1880, n. 5804
12La L. 24 dicembre 1880, n. 5804 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1881 l'aumento di imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 25 dicembre 1881, n. 533
13La L. 25 dicembre 1881, n. 533 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1882 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 29 aprile 1883, n. 1297
14La L. 29 aprile 1883, n. 1297 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1883 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'articolo 3° della legge 11 agosto 1870, numero 5784".
L. 25 dicembre 1883, n. 1771
15La L. 25 dicembre 1883, n. 1771 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' mantenuto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1884, l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 30 giugno 1884, n. 2448
16La L. 30 giugno 1884, n. 2448 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 l'aumento d'imposta di cui all'articolo primo della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 28 giugno 1885, n. 3171
17La L. 28 giugno 1885, n. 3171 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 30 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 17 febbraio 1887, n. 4327
18La L. 17 febbraio 1887, n. 4327 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 2) che "E' mantenuto anche pel periodo dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'articolo 30 della legge 11 agosto 1870, n. 5784. L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, e' limitato pel periodo suddetto a soli due decimi dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge marzo 1886, n. 3682".
L. 28 giugno 1887, n. 4618
19La L. 28 giugno 1887, n. 4618 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 2) che "E' mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784. L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, e' limitato pel periodo suddetto ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell' art. 49 della legge 10 marzo 1886, n. 3682".
L. 30 giugno 1888, n. 5484
20La L. 30 giugno 1888, n. 5484 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784".
L. 29 giugno 1889, n. 6134
21La L. 29 giugno 1889, n. 6134 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E'mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 30 giugno 1890, n. 6901
22La L. 30 giugno 1890, n. 6901 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto fino a tutto giugno 1891 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e quello stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 sulle tasse degli affari".
Testo in vigore dal 15 luglio 1890 al 15 luglio 1891
