Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1882 al 15 maggio 1883. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(12)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1870, n. 6162
2La L. 31 dicembre 1870, n. 6162 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenuti anche per l'anno 1871, per tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513".
L. 27 febbraio 1872, n. 683
3La L. 27 febbraio 1872, n. 683 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1872, per tutte le Provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla Legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all' articolo 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 22 dicembre 1872, n. 1160
4La L. 22 dicembre 1872, n. 1160 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1873, in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784".
L. 21 dicembre 1873, n. 1731
5La L. 21 dicembre 1873, n. 1731 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1874, in tutte le Provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla Legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento di imposta, di cui all'articolo 1 della Legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 23 dicembre 1874, n. 2284
6La L. 23 dicembre 1874, n. 2284 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1875, in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 23 dicembre 1875, n. 2827
7La L. 23 dicembre 1875, n. 2827 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono mantenute anche per l'anno 1876 in tutte le provincie del Regno le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 30 dicembre 1876, n. 3587
8La L. 30 dicembre 1876, n. 3587 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1877 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 26 dicembre 1877, n. 4209
9La L. 26 dicembre 1877, n. 4209 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1878 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 10 aprile 1879, n. 4823
10La L. 10 aprile 1879, n. 4823 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1879 l'aumento d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 29 giugno 1880, n. 5514
11La L. 29 giugno 1880, n. 5514 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1880 l'aumento di imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 24 dicembre 1880, n. 5804
12La L. 24 dicembre 1880, n. 5804 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1881 l'aumento di imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
L. 25 dicembre 1881, n. 533
13La L. 25 dicembre 1881, n. 533 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto anche per l'anno 1882 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784".
Testo in vigore dal 10 gennaio 1882 al 15 maggio 1883
