Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Nessuno avra' diritto a indennita' per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1885 al 30 luglio 1886
