[1]Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.
[2]Il reddito netto dell' immobile sara' stabilito nella misura delle denuncie accertate o dello accertamento d'ufficio, che possa mai esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.
[3]In difetto si terra' ragione degli affitti, e, dove questi mancassero, si procedera' per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.
[4]L'offerta della rendita sara' fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione.
Testo vigente dal 4 febbraio 1871
