[1]L'indennita' dovuta ai proprietari dei palchi espropriati consiste nella somma corrispondente al reddito annuo netto di ciascun palco capitalizzato in ragione del cento per otto.

[2]Il reddito netto si determina prendendo a base la media dei fitti percepiti o che avrebbero potuto percepirsi da una locazione continuativa, nell'ultimo quinquennio, avuto riguardo al normale esercizio del teatro, detraendosi l'importo complessivo dei tributi e delle spese di qualsiasi natura nella misura fissa del trenta per cento.

[3]Qualora nell'ultimo quinquennio il teatro non sia stato aperto al pubblico la determinazione del reddito sara' fatta mediante perizia, possibilmente tenendo conto della situazione analoga di altri teatri ed apportandovi sempre la riduzione del trenta per cento.

Testo vigente dal 20 settembre 1939

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1336~art16 · fonte del testo

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