[1]I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la Citta' di Roma e Provincia vieto' che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in correspettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.
[2]La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sara' sottratta dalla rendita spettante al Corpo morale, giusta l'articolo 7.
[3]La disposizione del presente articolo non e' applicabile quando sono creditori altri Corpi o Enti religiosi o ecclesiastici.
Testo vigente dal 4 febbraio 1871
