[1]I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la Citta' di Roma e Provincia vieto' che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in correspettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.

[2]La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sara' sottratta dalla rendita spettante al Corpo morale, giusta l'articolo 7.

[3]La disposizione del presente articolo non e' applicabile quando sono creditori altri Corpi o Enti religiosi o ecclesiastici.

Testo vigente dal 4 febbraio 1871

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1871-02-03;33~art9 · fonte del testo

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