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Miscellanea
Pel trasferimento della Capitale del Regno da Firenze a Roma
Legge 3 febbraio 1871, n. 33
- Aggiornato al
- 4 febbraio 1871
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1La citta' di Roma e' la Capitale del Regno.
- Art. 2La sede del Governo vi sara' stabilita non piu' tardi del giugno 1871.
- Art. 3Per le spese del trasferimento e' stanziata in apposito capitolo nella parte…
- Art. 4Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessita' di…
- Art. 5Nel Decreto di espropriazione sara' indicato il termine allo scadere del quale il Governo…
- Art. 6Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso. Nell'atto di prendere…
- Art. 7Ai detti Corpi morali sara' data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito…
- Art. 8Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del Corpo morale…
- Art. 9I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato…
- Art. 10La facolta' accordata al Governo di espropriare colle forme e ne' modi indicati nei…
- Art. 11A tutto il 1871 e' fatta facolta' al Governo di fare i lavori necessari al trasporto…
