[1]Qualunque opposizione non potra' sospendere la presa di possesso.
[2]Nell'atto di prendere possesso sara' compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunali civile, sopra dimanda dell'Autorita' incaricata della espropriazione.
[3]Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato dell'immobile per fare i loro rilievi.
Testo vigente dal 4 febbraio 1871
