[1]A tutto il 1871 e' fatta facolta' al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Torino addi' 3 febbraio 1871.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
[6]G. Lanza. Visconti-Venosta. Quintino Sella. M. Raeli. Ricotti. C. Correnti. Castagnola. G. Acton.
Testo vigente dal 4 febbraio 1871
