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Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite a sensi del secondo comma dell'art. 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi i quali risultino gia' intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza. In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente peraltro al coniuge o a uno dei figli. Analoga preferenza spetta, nei concorsi comunali, per il conferimento di rivendita di generi di monopolio di terza categoria, a sensi dell'art. 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577. Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare (n. 2 dell'art. 94 sopracitato).

Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 15 novembre 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art8 · fonte del testo

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