Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi
Legge 27 febbraio 1958, n. 173
- Aggiornato al
- 3 febbraio 1968
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137…
- Art. 2I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei…
- Art. 3Le disposizioni previste dall'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono richiamate…
- Art. 4Per le finalita' previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137…
- Art. 5All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di…
- Art. 6I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di…
- Art. 7I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui…
- Art. 8Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge…
- Art. 9I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche…
- Art. 10In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n…
- Art. 11Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con gli…
