All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e' aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.2 Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998."
Testo vigente dal 2 marzo 1997
