Art. 3 — Poteri e funzioni delle regioni

Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:

  • a)rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
  • b)assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
  • c)organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;
  • d)assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
  • e)assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita' formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
  • f)definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
  • g)garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
  • h)adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;
  • i)dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
  • l)realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;
  • m)promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;
  • n)prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali. Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 30 dicembre 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art3 · fonte del testo

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