Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della

legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 12 della legge

12 gennaio 1977, n. 1 (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure

penali. Magistratura di sorveglianza), promosso con ordinanza emessa il

17 gennaio 1978 dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna,

sull'istanza proposta da Aiello Angelo, iscritta al n. 207 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 172 del 21 giugno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il detenuto trentunenne Aiello Angelo, durante la espiazione

della pena di un anno e quattro mesi di reclusione, irrogatagli nel

1962 all'età di sedici anni, ha chiesto al tribunale per i minorenni

dell'Emilia-Romagna l'affidamento al servizio sociale, in base all'art.

47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. In quella sede, il tribunale ha

però sollevato d'ufficio, con ordinanza del 17 gennaio 1978, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge n. 354 del 1975

(come modificato dall'art. 12 della legge 12 gennaio 1977, n. 1) per

asserito contrasto con gli artt. 3 e 25 primo comma Cost.

Per quanto riguarda il principio del giudice naturale, il tribunale

rileva che - secondo la costante giurisprudenza della Corte - non basta

la precostituzione legislativa delle competenze giurisdizionali; ma è

necessario che le deroghe, eventualmente statuite rispetto alle regole

fissate in via generale, corrispondano a criteri di razionalità. Nel

caso in questione, viceversa, la deroga prevista a favore del tribunale

per i minorenni prescinderebbe da "una razionale valutazione degli

interessi in gioco": dal momento che la funzione della magistratura di

sorveglianza sarebbe svincolata dal reato a suo tempo commesso,

collegandosi invece al comportamento del detenuto o dell'internato

durante l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Risulterebbe dunque irragionevole aver mantenuto la competenza del

tribunale per i minorenni, nei confronti di soggetti già maggiorenni

che abbiano compiuto il relativo reato durante la minore età: poiché

ne conseguirebbe che una misura come l'affidamento al servizio sociale,

riguardante il futuro di un detenuto ormai maggiorenne, debba essere

concessa da una magistratura "specializzata in problemi minorili".

Inoltre, la norma impugnata determinerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento fra detenuti o internati. Il giudice di

sorveglianza presso il tribunale per i minorenni non sarebbe infatti

abilitato ad esercitare gli stessi poteri di vigilanza sugli istituti

penitenziari per adulti, che spettano invece al magistrato di

sorveglianza secondo l'art. 69 della legge n. 354 del 1975.

2. - E intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della

questione sollevata.

Nell'atto di intervento si insiste anzitutto sul carattere

transitorio della norma impugnata: in attesa della riforma

dell'ordinamento penitenziario per i minorenni, tale norma risulterebbe

necessaria per evitare incertezze nell'individuazione dell'organo

competente a provvedere in materia di affidamento al servizio sociale,

quanto ai soggetti detenuti per fatti commessi durante la minore età.

Non sussisterebbe, comunque, alcuna violazione dell'art. 3 Cost.,

poiché il detenuto che abbia commesso il reato quando era ancora

minorenne si troverebbe in situazione diversa rispetto al detenuto

condannato per un fatto commesso da maggiorenne.

Per le stesse ragioni dovrebbe escludersi una violazione del

principio del giudice naturale. Se in tema di affidamento al servizio

sociale il legislatore ha attribuito preminente rilevanza all'età del

reo nel momento del commesso reato, ne conseguirebbe che nei casi come

quello in esame il giudice naturale non possa essere altri che il

tribunale per i minorenni. Considerato in diritto :

Sebbene il dispositivo dell'ordinanza di rimessione dichiari non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'intero articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

l'impugnativa riguarda in realtà la sola norma destinata ad applicarsi

nel giudizio a quo: vale a dire, il secondo comma dell'art. 79 (come

sostituito dall'art. 12 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), nella parte

in cui prevede che il tribunale per i minorenni eserciti le funzioni

della sezione di sorveglianza, quanto agli stessi "soggetti maggiorenni

che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto". E

questa, infatti, la disposizione che il tribunale per i minorenni

dell'Emilia-Romagna considera in contrasto con il combinato disposto

degli artt. 3 e 25 primo comma Cost.: osservando che sarebbe

"irrazionale una deroga della normale competenza del giudice per adulti

a favore di quello per i minorenni quando il soggetto interessato sia

già maggiorenne" e quando si tratti - come nella specie - di operare

nella fase esecutiva, valutando non già l'illecito penale a suo tempo

commesso, bensì il comportamento del detenuto o dell'internato nel

corso dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Per quanto così circoscritta, la questione non è fondata.

Sia nel suo complesso sia nella specifica disposizione impugnata,

l'attuale testo dell'art. 79 non intende risolvere permanentemente il

problema delle competenze e delle funzioni spettanti agli organi della

giustizia minorile (tribunale per i minorenni e giudice di sorveglianza

presso il tribunale stesso) in materia di ordinamento penitenziario e

di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Al

contrario, esso non contiene che una disciplina mirante a colmare una

lacuna in via transitoria, nell'attesa che un'altra apposita legge

provveda nei confronti dei minori sottoposti a misure penali, come pure

nei confronti dei soggetti maggiorenni che abbiano commesso reati

durante la minore età. E conviene notare che la soluzione adottata a

tal fine si conforma a quella già risultante dall'art. 3 della legge

12 febbraio 1975, n. 6, in tema di liberazione condizionale.

D'altra parte, la natura transitoria dell'art. 79 della legge n.

354 del 1975 (nella nuova versione introdotta dall'art. 12 della legge

n. 1 del 1977) non toglie che la disposizione stabilita dal capoverso

dell'articolo stesso sia comunque sorretta da un adeguato fondamento

giustificativo. Evidentemente, mantenendo ferma la competenza del

giudice minorile (anche agli effetti previsti dall'art. 69 della legge

n. 354), il legislatore ha voluto soddisfare quell'"esigenza di

continuità nella sorveglianza", cui si accenna nella stessa ordinanza

di rimessione: considerando normale l'ipotesi di un soggetto che abbia

commesso il reato essendo minore di anni diciotto e che divenga

maggiorenne durante l'espiazione della conseguente pena (ovvero nel

corso del previo procedimento penale, che rimane anch'esso attribuito

alla competenza del tribunale per i minorenni). Né questa prospettiva

può ritenersi arbitraria, in vista di casi fors'anche frequenti ma pur

sempre anomali, per il divario temporale che separa la condanna dalla

sottoposizione alla relativa misura penale, sul tipo di quello che ha

dato luogo al presente giudizio.

Ciò basta perché la Corte rigetti la proposta impugnativa. Ed è

il legislatore che dovrà eventualmente farsi carico, in occasione

della riforma preannunciata dall'art. 79 primo comma della legge n. 354

del 1975, delle incongruenze denunziate dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (come

sostituito dall'art. 12 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), sollevata

dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, in riferimento agli

artt. 3 e 25 primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari