Art. 55 — (Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale

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I sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento sociale.

Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art55 · fonte del testo

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