Art. 45
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. Leggi il testo vigente →
Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono ostacolarne il reinserimento sociale. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.
Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018
