Art. 32 — Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. Leggi il testo vigente →

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento. Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria. Nessun detenuto o internato puo' avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui. I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare. 128

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 febbraio 2026, n. 23

128

Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.»".

Testo in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 25 febbraio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 febbraio 2026, n. 23

    Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art32 · fonte del testo

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