Art. 28 — Consiglio nazionale dell'ordine

Il consiglio nazionale dell'ordine e' composta dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 7 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio. In caso di impedimento e' sostituito dal vice presidente. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
  • b)provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
  • c)predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per titti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;
  • d)cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concerneti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
  • e)designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
  • f)esprime apreri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
  • g)propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita'; 7
  • h)determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essre contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 2018, n. 3

7

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2005 al 15 febbraio 2018. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 gennaio 2018, n. 3

    La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art28 · fonte del testo

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