Art. 24 — Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche

Il presidente del consiglio dell'ordine o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. 7 Per la validita' delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 2018, n. 3

7

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1989 al 15 febbraio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 gennaio 2018, n. 3

    La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art24 · fonte del testo

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