Art. 8 — Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

  • a)adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
  • b)provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
  • c)predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;
  • d)cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
  • e)designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;
  • f)esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
  • g)determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonche' gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Testo vigente dal 23 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-04-15;55~art8 · fonte del testo

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