Art. 12 — Consiglio regionale o provinciale dell'ordine

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
  • b)conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
  • c)provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;
  • d)cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
  • e)cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
  • f)provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; 7
  • g)designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti;
  • h)vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
  • i)adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
  • l)provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 2018, n. 3

7

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 2005 al 15 febbraio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 gennaio 2018, n. 3

    La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art12 · fonte del testo

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