Art. 10 — Composizione del consiglio dell'ordine regionale

Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato "consiglio dell'ordine" e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art10 · fonte del testo

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