Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".

Testo vigente dal 27 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art12 · fonte del testo

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