Art. 15 — Collegio dei revisori dei conti

((Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente)). Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

Testo vigente dal 14 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. 6 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Ogni collegio tolto: con piu' di cinquanta iscritti ha un collegio tolto: di aggiunto: dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente. Il collegio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art15 · fonte del testo

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