Art. 12 — Collegio dei revisori dei conti

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalita' stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art12 · fonte del testo

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