Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministero della pubblica istruzione e scelti fra i suoi funzionari e di due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del tesoro. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato ai sensi delle norme contenute ne gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, ed assistono alle riunioni del Comitato.

Testo vigente dal 8 maggio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-04-14;277~art8 · fonte del testo

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