Art. 22 — Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale

Presso il Consiglio nazionale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non piu' dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. I revisori dei conti durano in carico tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari