Art. 14 — Scioglimento del consiglio

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Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non e' in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio puo' essere sciolto. In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale. Il commissario ha facolta' di nominare un comitato di non meno di due e di non piu' di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi', un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art14 · fonte del testo

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