Art. 15 — Scioglimento del consiglio dell'ordine

Il consiglio dell'ordine puo' essere sciolto se non si e' provveduto alla sua integrazione e se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del ((Ministro della giustizia)), sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale. Il commissario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, ove necessario, un comitato di non piu' di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale. Il commissario nomina, tra gli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art15 · fonte del testo

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