Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non e' in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio puo' essere sciolto. In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarra' in carica sino alla scadenza normale del biennio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per il tesoro sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo titolo 111.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art11 · fonte del testo

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