Art. 4 — Albo professionale delle guide alpine

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L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, e' subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. E' ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di piu' regioni, l'iscrizione in piu' di un albo, sempreche' sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purche' non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non e' subordinato all'iscrizione nell'albo. E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1989 al 18 dicembre 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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