Art. 17 — Sanzioni disciplinari e ricorsi

Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)ammonizione scritta;
  • b)censura;
  • c)sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
  • d)radiazione. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento. La decisione e' adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art17 · fonte del testo

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