Art. 2 — Oggetto della professione di guida alpina

E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita:

  • a)accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  • b)accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  • c)insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 420/2002

    Parametro
    31 luglio 2002

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione - nella formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata…

    Art. 117 cost. · Art. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 2 Ordinamento della professione di guida alpina · Art. 18 Ordinamento della professione di guida alpina

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art2 · fonte del testo

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