Art. 54 — Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

((In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamzione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato)). Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992. 39 parole tolte, 46 parole aggiunte.

tolto: Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dalaggiunto: In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica tolto: presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso aggiunto: competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionaletolto: , nel aggiunto: entro il termine perentorio di trenta giorni dalla tolto: loro comunicazione o notificazione aggiunto: proclamzione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art54 · fonte del testo

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