Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
  • b)vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
  • c)cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
  • d)dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
  • e)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • f)provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
  • g)provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  • h)designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
  • i)designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
  • l)stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per la iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
  • m)sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
  • n)cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art13 · fonte del testo

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