Art. 38 — Comunicazioni dell'esito delle elezioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →

Il presidente del seggio, comunica al ((Ministro della giustizia)) ed al Consiglio dell'Ordine nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010. 4 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Il presidente del seggio, comunica al Ministro tolto: per la grazia e aggiunto: della giustizia ed al Consiglio dell'Ordine nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art38 · fonte del testo

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