Art. 38 — Comunicazioni dell'esito delle elezioni

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Il presidente del seggio, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio dell'Ordine nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art38 · fonte del testo

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