Art. 37 — Elezione del Consiglio nazionale dei biologi - Opzione
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018. 47 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per la elezione dei membri del Consiglio nazionale dei biologi, valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Il membro del Consiglio dell'Ordine che sia stato eletto membro del Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 36 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art37 · fonte del testo
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