Art. 19 — Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. In caso di irreperibilita' la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art19 · fonte del testo
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