Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

  • a)prigionia di guerra;
  • b)infermita' temporanea proveniente da causa di servizio;
  • c)infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
  • d)motivi privati. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari stabiliti dai regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa e' disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra, tale data corrisponde a quella della cattura.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art16 · fonte del testo

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