Art. 87 — Congedo straordinario per gravidanza e puerperio

Alle impiegate che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme protettive stabilite dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri. Esse hanno diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'. Alle ipotesi previste nel presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art87 · fonte del testo

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