Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari
Legge 6 febbraio 1941, n. 176
- Aggiornato al
- 10 settembre 1991
- Articoli
- 120
- Versioni storiche
- 128
Titolo I — Costituzione del Monte-pensioni e contributiartt. 1-25
Capo I — Costituzione del Monte-pensioni
- Art. 1Il Monte-pensioni per gli insegnanti elementari ha personalita' giuridica ed ha sede in…
- Art. 2Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti…
- Art. 3Le spese di amministrazione sono a carico del Monte-pensioni e vengono ogni anno…
- Art. 4Le entrate del Monte-pensioni sono costituite: a) dai contributi degli insegnanti; b) dai…
- Art. 5Il patrimonio netto del Monte-pensioni e' ripartito: 1) nella riserva matematica…
Capo II — Iscrizione al Monte-pensioni
Capo III — Contributi dovuti al Monte-pensioni
- Art. 8Il contributo annuo a carico di ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni, in attivita'…
- Art. 9Per le scuole elementari pubbliche mantenute dallo Stato, dai Comuni o parificate, i…
- Art. 10Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia costituiti in enti morali…
- Art. 11Durante l'aspettativa per motivi di salute e' dovuto il contributo del 16 per cento sullo…
- Art. 12Gli asili d'infanzia costituiti in ente morale aventi un importo di entrate effettive…
- Art. 13I Comuni e i Patronati scolastici, di cui al precedente articolo 7, lettera b) e i…
- Art. 14Per la iscrizione delle scuole materne e dei rispettivi insegnanti, e per la liquidazione…
- Art. 15L'iscrizione facoltativa da parte dell'insegnante e dell'Ente e' irrevocabile ed ha…
- Art. 16Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi…
- Art. 17E' data facolta' all'insegnante iscritto, all'Ente da cui dipende e ad altri a favore di…
Capo IV — Riscossione dei contributi e ricorsi
- Art. 18A decorrere dal 1° gennaio 1945 il contributo che, ai sensi delle disposizioni dei…
- Art. 19Ogni anno, nel mese di settembre, i Regi Provveditorati agli studi compilano, per…
- Art. 20Se l'amministrazione del Comune non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di…
- Art. 21Le disposizioni dei precedenti articoli dal 18 al 20, concernenti i contributi dovuti al…
- Art. 22Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'Africa Italiana compilano gli…
- Art. 23senza rubricaabrogato
- Art. 24Le pensioni dirette corrisposte dal Monte-pensioni sono soggette alla ritenuta del 2 per…
Capo V — Impiego dei fondi del Monte-pensioni
Titolo II — Indennità e pensioniartt. 26-70
Capo I — Servizi utili agli effetti degli assegni di riposo
- Art. 26Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello…
- Art. 27Agli effetti del presente Ordinamento si sommano tutti i servizi utili successivamente…
- Art. 28Nei servizi utili ai fini della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante…
- Art. 29Sono cumulabili agli effetti dell'indennita' o della pensione i servizi successivamente…
- Art. 30E' riconosciuto utile il servizio militare prestato dagli insegnanti purche' paghino il…
- Art. 31Sono riconosciuti utili agli effetti della indennita' o della pensione i periodi di tempo…
- Art. 32Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate…
- Art. 33Nei riguardi degli insegnanti richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1°…
- Art. 34Ai fini della liquidazione dell'indennita' o della pensione, secondo il presente…
Capo II — Acquisto e perdita del diritto a indennità o a pensione
- Art. 35Ha diritto ad una indennita' per una sola volta: a) l'insegnante che, dopo dieci anni e…
- Art. 36Ha diritto di conseguire la pensione: a) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di…
- Art. 37Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennita' dirette od indirette che…
- Art. 38Il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia'…
- Art. 39In caso d'interdizione temporanea dai pubblici uffici il diritto di conseguire…
- Art. 40Nessun conferimento di indennita' o di pensione puo' essere deliberato se non vi sia…
- Art. 41Nel casi di cui ai precedenti articoli38 e 39 alla moglie ed alla prole si liquidano…
- Art. 42La vedova, dell'insegnante, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto…
- Art. 43La vedova nel riguardi del cui matrimonio con l'insegnante si verifichino le condizioni…
- Art. 44La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in…
- Art. 45La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione. Gli orfani e le orfane…
- Art. 46La pensione dovuta all'insegnante e' determinata in base al presente Ordinamento…
- Art. 47L'indennita' dovuta all'insegnante e' pari ai quattro quinti del valore capitale della…
- Art. 48La pensione dovuta all'insegnante non puo' essere inferiore ai minimi seguenti: a) L…
- Art. 49Per la liquidazione dell'indennita' o della pensione si considerano goduti dagli…
- Art. 50Agli effetti previsti dal precedente articolo 49, per i servizi prestati anteriormente al…
- Art. 51Agli effetti dei precedenti articoli 46, 48, 49 e 50 e del successivo articolo 53 durante…
- Art. 52La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione…
- Art. 53La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non…
- Art. 54Per la determinazione degli anni di servizio e dell'eta' degli insegnanti, quando risulti…
- Art. 55Gli aumenti della indennita' o della pensione dipendenti dalla valutazione delle campagne…
- Art. 56Gli aumenti della indennita' o della pensione dipendenti dal computo delle maggiorazioni…
- Art. 57Nei servizi utili ai fini della pensione o dell'indennita' si computano anche quelli…
- Art. 58L'acconto mensile di pensione previsto dal successivo articolo 67 per l'insegnante e'…
- Art. 59Per la liquidazione della indennita' o della pensione nei casi di cumulo dei servizi…
- Art. 60L'indennita' o la pensione complessiva nei casi di cui al precedente articolo 29, e'…
Capo IV — Procedimento di liquidazione e pagamento degli assegni
- Art. 61Le istanze degli insegnanti, delle loro vedove e dei loro orfani, per il conseguimento…
- Art. 62Le indennita' e le pensioni nella misura normale sono deliberate dal Presidente del…
- Art. 63Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo…
- Art. 64Le pensioni e le indennita' sono pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di…
- Art. 65Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o…
- Art. 66Il Regio Provveditore agli studi, il Ministero degli affari esteri o il Ministero…
- Art. 67Ogni decreto o deliberazione da cui consegua la cessazione definitiva dal servizio di un…
- Art. 68Il godimento della pensione diretta, comincia a decorrere dal giorno successivo a quello…
Capo V — Riassunzione in servizio dell'iscritto che abbia già conseguito indennità o pensione
Titolo III — Disposizioni generaliartt. 71-81
Capo I — Bilanci tecnici e accertamento dei servizi
- Art. 71Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio…
- Art. 72Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni…
- Art. 73La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza…
- Art. 74Ciascun Regio Provveditorato tiene un registro generale, nel quale, distintamente per…
- Art. 75Ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni e' munito, a cura della Direzione generale…
Capo II — Riscatti
- Art. 76Gli insegnanti hanno facolta' di riscattare, agli effetti della indennita' o della…
- Art. 77La domanda per ottenere il riscatto di cui al precedente articolo 76, deve essere…
- Art. 78Il contributo dell'insegnante per i riscatti di cui al precedente articolo 76 e'…
- Art. 79Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di…
- Art. 80L'insegnante ha facolta' di versare il contributo di riscatto di cui al precedente…
- Art. 81COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N…
Titolo IV — Norme relative agli insegnanti elementari delle Provincie redenteartt. 82-89
- Art. 82Agli insegnanti delle scuole elementari e degli asili d'infanzia mantenuti dai Comuni od…
- Art. 83Nel servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennita' si computa…
- Art. 84Qualora gli insegnanti di cui al precedente articolo 82 abbiano, prima o dopo il 1°…
- Art. 85Per la liquidazione dell'indennita' e della pensione, in tutti i casi previsti dai…
- Art. 86Nei casi previsti dai precedenti articoli da 82 a 84, la prova del servizio e'…
- Art. 87Lo disposizioni di cui ai precedenti articoli del presento titolo, sono estese, a…
- Art. 88Ai maestri elementari di cui ai precedenti articoli da 82 a 87, che siano stati…
- Art. 89Per la liquidazione ed il riparto della pensione o indennita' dovuta a norma del…
Titolo V — Disposizioni transitorie, speciali o finaliartt. 90-120
Capo I — Disposizioni transitorie
- Art. 90Lo disposizioni del presente Ordinamento, salvo quelle degli articoli seguenti, non sono…
- Art. 91Nei servizi utili agli effetti della pensione o della indennita' da conferirsi…
- Art. 92Nei casi previsti dall'articolo precedente l'indennita' o la pensione viene liquidata con…
- Art. 93Gli insegnanti elementari che fino al 31 dicembre 1933-XII, sono stati iscritti a…
- Art. 94In tutti i casi previsti dai precedenti articoli da 90 a 92 rimangono salvi, a carico dei…
- Art. 95I maestri in servizio presso Comuni dove siano ancora in vigore regolamenti speciali di…
- Art. 96Le indennita' o le pensioni di cui ai precedenti articoli da 91 a 95 hanno, per i Comuni…
- Art. 97Quando vi sia stata iscrizione al Monte-pensioni e' ammesso il cumulo dei servizi…
- Art. 98A decorrere dal 1° luglio 1926-IV, fruiscono del trattamento di quiescenza stabilito dai…
- Art. 99Fermo restando il disposto del precedente articolo 98, i Comuni con regolamento speciale…
- Art. 100L'indennita' o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso…
- Art. 101Nei casi previsti dal precedente articolo 100 il pagamento dell'intera indennita' o…
- Art. 102Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101 se l'insegnante o la sua vedova o i…
- Art. 103Nei casi di cui ai precedenti articoli 92, 97 e 101, se l'insegnante o la sua vedova o i…
- Art. 104Nei casi previsti dall'articolo precedente, quando l'insegnante o la sua vedova o i suoi…
- Art. 105La pensione e l'indennita' agli insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari…
- Art. 106Per gli insegnanti di cui all'articolo precedente, i quali abbiano prestato anche un…
- Art. 107La pensione o l'indennita' all'insegnante di cui ai precedenti articoli 105 e 106 sono…
- Art. 108A favore dei maestri elementari iscritti al Monte-pensioni sono computati agli effetti…
- Art. 109Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attivita'…
- Art. 110Sono valutabili e cumulabili agli effetti del precedente articolo 59 i servizi prestati…
- Art. 111La valutazione del servizio militare di cui al precedente articolo 30 ed il cumulo dei…
- Art. 112Agli insegnanti in servizio alla data di pubblicazione del presente Ordinamento con…
- Art. 113Ai Comuni che hanno conservato fino al 31 dicembre 1933-XII la diretta amministrazione…
- Art. 114Al personale insegnante e direttivo delle scuole gestite dall'«Opera nazionale di…
Capo II — Disposizioni speciali
Capo III — Disposizioni finali
- Art. 116I maestri in attivita' di servizio che, con le norme stabilite con decreto del Ministro…
- Art. 117Per la liquidazione delle indennita' e delle pensioni agli insegnanti cessati dal…
- Art. 118Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale del…
- Art. 119La pensione dovuta agli insegnanti cessati dal servizio dal giorno dell'entrata in vigore…
- Art. 120Le disposizioni del presente Ordinamento, ove non sia stabilita una diversa decorrenza…
