[1]Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

[2]In conformita' delle deliberazioni di cui al comma precedente il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il relativo decreto concessivo o negativo, da comunicarsi all'interessato.

[3]Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto, l'interessato puo' presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art79 · fonte del testo

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