[1]Gli insegnanti elementari che fino al 31 dicembre 1933-XII, sono stati iscritti a regolamenti speciali di Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole e che sono stati assoggettati al Monte-pensioni dal 1° gennaio 1934-XII, in forza dell'art. 333 del Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, le loro vedove e i loro orfani minorenni hanno facolta' di chiedere che la pensione o l'indennita' sia liquidata, per la intera durata del servizio, secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali gli insegnanti erano iscritti alla data sopraindicata.

[2]In tale caso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico del Monte-pensioni secondo le norme degli articoli 91 e 92 del presente Ordinamento, comunicandone l'importo al Ministero dell'educazione nazionale.

[3]Il Ministero medesimo provvede alla liquidazione dell'assegno complessivo dovuto all'insegnante in base al regolamento speciale del Comune, valutando, a carico del Comune medesimo, anche i periodi per i quali sia stata effettuata la devoluzione di cui all'articolo 161 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, modificato con il R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 426, che puo' essere chiesta dall'insegnante anche posteriormente all'iscrizione al Monte-pensioni.

[4]L'importo della pensione o dell'indennita' e' ripartito dal Ministero dell'educazione nazionale tra il Monte-pensioni e i Comuni con regolamento proprio, in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza dei Comuni con regolamenti speciali: la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni, secondo la liquidazione deliberata dal Ministero predetto e quella risultante dalla liquidazione gia' eseguita dal Monte, fa carico allo Stato.

[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi del Governatorato di Roma e degli insegnanti elementari da esso dipendenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art93 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari