[1]Il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dall'insegnante, oltre che per interdizione perpetua dai pubblici uffici, per condanna per il delitto di corruzione o per alcuno dei delitti non colposi preveduti nei titoli nono, decimo, e undecimo del libro secondo del codice, penale.

[2]Perdono ugualmente il diritto di conseguire l'indennita' o la pensione o di godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[3]Il diritto si riacquista nel caso di riabilitazione e in ogni altro caso in cui e' estinta l'interdizione perpetua o cessano gli effetti penali della condanna. Il riacquisto ha luogo dalla data in cui si e' verificata l'estinzione dell'interdizione o sono cessati gli effetti penali della condanna.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art38 · fonte del testo

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